Consacrazioni FSSPX: è scisma!

Consacrazioni FSSPX: è scisma!

Ormai è noto che i superiori della Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX) hanno annunciato, per il 1° luglio 2026, la consacrazione di nuovi vescovi, senza mandato pontificio, e nonostante la contrarietà esplicita della Santa Sede.

La FSSPX tenta di giustificare il suddetto atto a motivo di un presunto “stato di necessità” (la grave crisi in cui si trova la Chiesa). Inoltre, per cercare di negare la natura scismatica di tale atto, si è avanzata l’ipotesi di un episcopato senza pretesa di alcuna giurisdizione, e quindi, teoricamente, non opposto alla pienezza della Sacra potestas propria del Romano Pontefice.

In realtà, l’ordinazione di uno o più vescovi contro la volontà espressa della Santa Sede non può essere che un atto intrinsecamente scismatico, e non esistono circostanze, o intenzioni dei soggetti che lo compiono, che possano rendere lecito l’atto.

Cercherò in questo studio[1], di dimostrare che le tesi della FSSPX sono velleitarie e insostenibili. E ciò che affermo, lo scrivo con un profondo dolore nel cuore, e ripeto con San Paolo, che “Vorrei infatti essere io stesso anàtema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli” (Rom 9:3).

1.        Esistono atti intrinsecamente cattivi che non è mai lecito compiere, quali che siano le circostanze o le intenzioni di chi li compie

Le fonti per valutare la moralità di un atto sono tre: la materia dell’atto stesso, l’intenzione dell’agente, e le circostanze.

Ci sono atti la cui materia non è sufficiente a determinare se un atto è buono o meno: ad esempio: mangiare una torta è un atto in sé moralmente indifferente (materia dell’atto), ma se chi la mangia è diabetico e sa che quella torta danneggia la sua salute (circostanza), allora mangiare la torta diventa un peccato: e se una persona perfettamente sana mangia la torta davanti al diabetico con l’intenzione di fargli dispiacere(intenzione dell’agente), allora lo stesso atto, di per sé indifferente, diviene peccaminoso.

Esistono tuttavia delle azioni che sono intrinsecamente cattive, che non possono essere rese buone né dalle circostanze né dall’intenzione dell’agente.

Facciamo alcuni esempi: l’adulterio o la fornicazione, se commessi con piena avvertenza e deliberato consenso, sono sempre peccato grave: e non basta a sanarli, ad esempio, l’idea che, peccando, si eviterebbe un possibile abbandono del partner, pregiudizievole per l’educazione dei figli. Ugualmente, non si potrà mai praticare l’eutanasia “per far soffrire di meno il prossimo” etc. etc.

San Giovanni Paolo II ha insegnato, nell’enciclica Veritatis splendor, § 80, che “…si danno degli oggetti dell’atto umano che si configurano come «non-ordinabili» a Dio, perché contraddicono radicalmente il bene della persona, fatta a sua immagine. Sono gli atti che, nella tradizione morale della Chiesa, sono stati denominati «intrinsecamente cattivi» (intrinsece malum): lo sono sempre e per sé, ossia per il loro stesso oggetto, indipendentemente dalle ulteriori intenzioni di chi agisce e dalle circostanze. Per questo, senza minimamente negare l’influsso che sulla moralità hanno le circostanze e soprattutto le intenzioni, la Chiesa insegna che «esistono atti che, per se stessi e in se stessi, indipendentemente dalle circostanze, sono sempre gravemente illeciti, in ragione del loro oggetto».

Questa dottrina fa parte del deposito formalmente rivelato, e non è possibile negarle l’assenso interno, senza peccare contro la fede. San Giovanni Paolo II, sempre al § 81 della stessa enciclica, afferma che “…insegnando l’esistenza di atti intrinsecamente cattivi, la Chiesa accoglie la dottrina della Sacra Scrittura”.

2.        La Consacrazione episcopale, conferita nonostante l’esplicito diniego del Romano Pontefice è un atto intrinsecamente cattivo, in quanto intrinsecamente scismatico.

Un Vescovo consacrato contro l’autorità del Papa è necessariamente detentore di una sacra potestas alternativa e contraria a quella detenuta legittimamente dal Papa e dai Pastori in comunione con lui.

La potestà di governo, conferita necessariamente con l’ordinazione, non coincide con la giurisdizione, che è solo l’assegnazione dei sudditi (ius in re) e non il potere di governare i sudditi assegnati (ius ad rem).

Questa potestas regendi è una potenza connaturale all’essenza del Vescovo, una pars potestativa co-essenziale al nuovo organismo soprannaturale di cui il Vescovo è rivestito con la sua consacrazione, e non un semplice abito operativo (una qualità che si usa quanto serve) che si può mettere in stand-by o in sonno.

L’ambito della giurisdizione dipende dalla assegnazione della potestà superiore (ed è possibile che un Vescovo rifiuti o perda un ufficio): ma un Vescovo non potrà mai spogliarsi della potestà di esercitare detta assegnazione, in quanto detta facoltà dipende dalla grazia della pienezza dell’Ordine sacro (grazia a cui un Vescovo non può rinunciare neppure in parte).

Lo studio del P. de Blignières[2] dimostra incontrovertibilmente quanto sopra esposto, portando una gran quantità di affermazioni sia del Magistero, sia di una moltitudine di autori probati, cominciando da San Tommaso: “Ogni potere spirituale viene conferito tramite una consacrazione. Ed è per questo che il potere delle chiavi viene conferito dall’Ordine. Ma l’esercizio delle chiavi richiede una materia adeguata, vale a dire un popolo sottoposto alla giurisdizione”[3].

Anche qui vediamo la distinzione tra potere delle chiavi, ed esercizio di tale potere tramite la giurisdizione.

Tra le numerose spiegazioni di questo concetto, particolarmente precisa e chiara è quella di Marie Dominique Bouix s.j (1808-1870): “Nel concetto di episcopato, così come Cristo lo ha istituito, cioè l’episcopato propriamente detto, sono incluse queste due cose: la pienezza del sacerdozio e la destinazione al governo ecclesiastico”[4].

Lo stesso Bouix distingue chiaramente la grazia specifica dell’Episcopato dal potere di giurisdizione: secondo lui definire l’episcopato come pienezza del sacerdozio è insufficiente. Egli afferma che l’episcopato “è sempre stato inteso non solo in base alla mera e nuda pienezza del sacerdozio o al solo potere sacramentale, ma anche in relazione al suo ruolo e alla sua vocazione al governo ecclesiastico”[5], per cui “…definire l’episcopato semplicemente come la pienezza del sacerdozio non può essere corretto. Si potrebbe infatti immaginare un sacerdozio pieno istituito esclusivamente per esercitare il potere dell’ordine; tuttavia, tale sacerdozio sarebbe molto diverso da quello che lo Spirito Santo ha istituito anche per governare la Chiesa di Dio”[6].

Detta vocazione al governo non deve essere confusa con la giurisdizione effettiva (in atto), quest’ultima sì assolutamente non necessaria all’essenza dell’episcopato[7]. Non di meno la destinazione al governo è provata dal fatto che “l’episcopato stesso viene designato molto più spesso in virtù del potere giurisdizionale che in virtù del potere sacramentale”[8].

Abbiamo quindi una chiara distinzione tra l’imprescindibile potere d’ordine, comprensivo della vocazione al governo ecclesiastico, e della possibile, sebbene non necessaria giurisdizione attuale.

Il P. de Blignières cita, in una lunga lista di quindici autori – tutti sulla medesima linea – anche il Card. Billot, che, parlando dei vescovi titolari, scrive: “senza alcun dubbio essi sono rivestiti di un carattere che è ordinato al governo della Chiesa”[9]. Importante anche Il Card. Mazzella, che ancora più chiaramente afferma: “Sarebbe una contraddizione in termini concepire un vescovo consacrato che non avesse, nel carattere stesso, alcuna relazione con il governo della Chiesa”[10].

Possiamo dunque concludere che, mediante una consacrazione episcopale esplicitamente contraria alla volontà del Sommo Pontefice si viene a costituire un soggetto di sacra potestas alternativa (e quindi costitutivamente scismatica e quindi sempre illecita) a quella che accomuna il successore di Pietro e i Vescovi con lui e sotto di lui.

3.        Risposta ad obiezioni.

I teologi della FSSX qualificano le consacrazioni episcopali come non scismatiche sulla base della distinzione del potere di ordine e potere di giurisdizione, distinzione che “I fedeli cattolici devono ormai considerare come dottrina cattolica comune e certa la spiegazione tradizionale secondo cui il vescovo riceve la propria giurisdizione direttamente dal Papa, in virtù dell’investitura canonica, e indipendentemente dalla consacrazione episcopale”[11].

Quanto riportato in questo studio ci permettere di respingere facilmente la suddetta obiezione:

Distinguo:

  • “La giurisdizione viene ricevuta dal Papa indipendentemente dalla consacrazione episcopale”: concedo.
  • “La sacra potestas, comprensiva del munus regendi e condizione necessaria per essere soggetto di giurisdizione, viene ricevuta dal Papa indipendentemente dalla consacrazione episcopale”: nego.

4.        Conseguenze logiche paradossali

Per il fatto che una consacrazione episcopale contro il volere del Papa è un atto intrinsecamente scismatico, tutte le motivazioni che vengono portate si rivelano come sofismi, e, paradossalmente, mantengono la natura di recenti gravi errori in materia morale e in teologia delle religioni.

Ad esempio, invocare lo stato di necessità, ha lo stesso scheletro speculativo di quando si concede, ai divorziati risposati civilmente, di accostarsi a sacramenti pur vivendo in stato di peccato, quando “la scelta… [di vivere come fratello e sorella] può essere di fatto non praticabile” (Comunicato dei Vescovi della regione argentina di Buenos Aires, intitolato Criteri di base per l’applicazione del capitolo VIII dell’Amoris Lætitia).

E quando si afferma che in fondo un atto pur scismatico, nella attuale situazione della Chiesa, in fondo è un bene per essa stessa, si ricade nel considerare uno scisma come “una sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani” (Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune)

In queste consacrazioni scismatiche non c’è nulla di necessario: necessaria è solo la accorata speranza e la diuturna preghiera accompagnata da sacrifici e penitenze, perché la FSSPX si ravveda e possa a pieno titolo tornare in piena comunione con l’unica vera Chiesa Cattolica e Apostolica: una Chiesa-mistero, corpo mistico di Cristo, ma, allo stesso tempo, visibile e tangibile “come il popolo di Roma, o il regno di Francia o la Repubblica di Venezia”[12]


[1] Riprendo i concetti fondamentali della mia argomentazione dallo studio di Fr. Louis-Marie de Blignières F.S.V.F., Reflexions sur l’episcopat « autonome » Sedes sapientiæ supplement, n° 2, giugno 1987.

[2] Vedi nota (1)-

[3] In IV Sent. d.18 q.1 a.1 sol. 2 ad 2.

[4] D. Bouix, Tractatus de episcopo, Paris, 1889, T.I, p. 90: “…in conceptu episcopatus, qualem instituit Christus, seu episcopatus proprie dicti , duo hæc includuntur: plenitudo sacerdotii, et destinatio ad regimen ecclesiasticum”.

[5] Ibidem: “non per solam et nudam sacerdotii plenitudinem seu ordinis potestatem, sed simul per ipsius ad regimen ecclesiasticum relationem et destinationem episcopatus perpetuo intellectus est.

[6] Ibidem: “Ergo definitio episcopatus per solam sacerdotii plenitudinem, non esset recta. Concipitur enim plenum sacerdotium, quod ad exercendam solam ordinis potestatem institueretur: illud autem sacerdotium valde diversum foret ab eo, quod simul a Spiritu Sancto positum est regere Ecclesiam Dei”.

[7] Ibidem, “Ad essentiam episcopatus non pertinet ulla actualis jurisdictio…”

[8] “Et multo frequentius per potestatem jurisdictionis, quam per potestatem ordinis ipse episcopatus denotari solet”.

[9] Ibidem, Tractatus de Ecclesia Christi, T. III, De subjecto potestatis, Romæ, 1900, p. 227.

[10] C. Mazzella, De Religione et Ecclesia, Romæ 1880, p. 788. L’autore parla, a proposito dei vescovi titolari, di “esigenza e ordinazione” al governo della Chiesa (p. 793).

[11] Abbé Jean-Michel Gleize FSSPX, « Les données de la théologie traditionnelle ont de quoi justifier l’initiative des sacres d’Ecône en 1988 ». “En vertu de l’autorité de ce Magistère ordinaire tel qu’il s’est exprimé notamment dans les trois Encycliques Mystici corporis, Ad sinarum gentem et Ad apostolorum principis, les fidèles catholiques doivent désormais regarder comme une doctrine catholique commune et certaine l’explication traditionnelle selon laquelle l’évêque reçoit sa juridiction immédiatement du Pape, de par l’investiture canonique, et indépendamment de la consécration épiscopale”; https://tinyurl.com/equivoco-ordine-giurisdizione, visitato il 30/03/2026. È triste constatare che a sostegno delle tesi errate proposte, vengono travisati e improvvidamente citati autori, quali ad esempio Bioux, sopra esaminato, i quali in realtà dicono tutto il contrario.

[12] “Ecclesia enim est coetus hominum ita visibilis, et palpabilis, ut est coetus populi romani, vel regnum Galliae, aut respublica Venetorum”; Disputationum Roberti Bellarmini, Politani, S.J, De Controversiis Christiana Fidei Adversus Huius Temporis Haereticos, t. II, l. III (De Ecclesia militante) , Neapoli 1857, p. 75.