A proposito dell’Esorcismo contro satana e gli angeli ribelli di Leone XIII

A proposito dell’Esorcismo contro satana e gli angeli ribelli di Leone XIII

L’Associazione Internazionale degli Esorcisti (AIE), associazione benemerita e provvidenziale, propone una interpretazione restrittiva circa la possibilità della recita dell’Esorcismo contro satana e gli angeli ribelli di Leone XIII. Secondo questa interpretazione, non sarebbe lecita mai, in ogni caso, la recita, da parte dei fedeli, dell’Esorcismo di Leone XIII; detta recita sarebbe riservata solo ai sacerdoti autorizzati dal Vescovo.

È mia opinione che invece tutti i fedeli possono recitare (pur con la prudenza per altro necessaria in tutte le azioni umane) detta preghiera, e che le limitazioni riguardano solo l’esorcismo sugli ossessi: allora certamente è necessaria l’autorizzazione dell’Ordinario, e solo un sacerdote può pronunciare la preghiera.

A favore di questa tesi porto i seguenti argomenti:

1) Il testo del Codice di Diritto Canonico (CIC)…

2) …interpretato secondo i principi ermeneutici del diritto, universalmente accettati.

3) L’analogia con altre preghiere ad uso dei fedeli, che contengono imprecazioni dirette contro il demonio.

4) Una risposta ad un quesito, del 1987, data dal Card. Joseph Ratzinger, allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.

5) Risposte a possibili obiezioni

SPIEGAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1) Il testo del Canone

1172 – §1. Nessuno può proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi, se non ha ottenuto dall’Ordinario del luogo peculiare ed espressa licenza.

§2. L’Ordinario del luogo conceda tale licenza solo al sacerdote che sia ornato di pietà, di scienza, di prudenza e d’integrità di vita.

Detta norma è ribadita nella “Lettera agli Ordinari riguardante le norme sugli esorcismi”, della Congregazione per la Dottrina della Fede, datata 29 settembre 1985. (NB Prima della risposta del Card. Ratzinger a un quesito in materia)

Ora il testo del canone è chiarissimo; l’esorcismo imprecatorio è limitato solo se proferito sugli ossessi, non in tutti i casi.

2) Alcuni princípî ermeneutici del diritto utili a comprendere il nostro caso

I – “Odiosa sunt restringenda, favores sunt amplianda”

Tutte le interpretazioni proibitive devono essere ristrette a quanto è chiaramente ed esplicitamente proibito dal testo. Ciò che è dubbio essere proibito, non è proibito

II – “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”

Si deve intendere che il legislatore intende scrivere solo ciò che ha scritto: nel nostro caso ha scritto “esorcismi sugli ossessi”; e quindi la norma riguarda solo gli esorcismi sugli ossessi.

3) Analogia con altre preghiere ad uso dei fedeli, che contengono imprecazioni dirette contro il demonio

Ad esempio, l’esorcismo della Medaglia di San Benedetto, che contiene le parole “Vade retro satana sunt mala quae libas ipse venena binas” (Vattene satana, è cattivo ciò che propini, tu stesso beviti i veleni).

Nessuno si è mai premurato di vietare ai fedeli la preghiera, che però, in forza del can. 1172, rimane vietato se pronunciato “sugli ossessi”.

4) Una risposta del Card. Joseph Ratzinger.

Si tratta di una risposta ad un fedele che chiedeva se fosse lecito recitare privatamente l’Esorcismo di Leone XIII a proprio beneficio spirituale. Trascrivo la lettera e mostro l’immagine dell’originale. Il nome del destinatario è oscurato, per sua precisa richiesta. Ma ho fotocopiato personalmente l’originale e posso mostrarlo a personalità autorevoli che ne fa cessero richiesta

Joseph Cardinal Ratzinger
Sekretariat

3-12-1987

Egregio Signor

Egregio signor in riscontro alla sua lettera del 19 ottobre Up. S., per incarico di sua Eminenza il Card. Ratzinger ho il gradito compito di comunicarle che nulla osta da parte del magistero della chiesa affinché i fedeli recitino privatamente l’Esorcismo di Leone XIII a proprio beneficio spirituale.

Profitto della circostanza per porgerle distinti saluti.

Josef Clemens Segretario p.

5) Risposta a possibili obiezioni

A) Nella Lettera agli Ordinari riguardante le norme sugli esorcismi, del 29 settembre 1985 si legge:

“…ai fedeli non è neppure lecito usare la formula dell’esorcismo contro satana e gli angeli ribelli, estratta da quella pubblicata per ordine del Sommo Pontefice Leone XIII, e molto meno è lecito usare il testo integrale di questo esorcismo”.

RISPOSTA

Detta frase segue un precedente richiamo al canone sopra citato del CIC, che costituisce quindi il contesto prossimo di interpretazione: e quindi si deve intendere sempre il caso “In obsessos”.

“Il canone 1172 del Codice di Diritto Canonico dichiara che nessuno può proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi se non ha ottenuto dall’Ordinario del luogo una speciale ed espressa licenza (§ 1)”

La proibizione meramente in caso di esorcismo su ossessi, si evince anche da quanto, nella stessa lettera segue:

“Infine, per gli stessi motivi, i Vescovi sono invitati a vigilare affinché – anche nei casi in cui è da escludere una vera possessione diabolica – coloro che sono privi della debita facoltà non abbiano a guidare riunioni durante le quali vengono usate, per ottenere la liberazione, preghiere nel cui decorso i demoni sono direttamente interrogati e si cerca di conoscerne l’identità”.

Inoltre è da notare che la risposta del Cardinale Ratzinger è di due anni successiva alla Lettera da Lui stesso redatta. Quindi ne è un autorevolissimo interprete. Se si obiettasse che, non essendo pubblicata sugli Acta Apostolicae Saedis, ha poco valore, risponderei che neppure il comunicato del’AIE è un documento ufficiale. Una risposta del Card. Ratzinger non può essere considerata carta straccia, e l’ex Prefetto della CDF non può essere annoverato tra coloro che – come lamenta il loro comunicato – “senza godere di alcuna competenza in materia”, hanno malauguratamente attaccato l’AIE (a cui esprimo la mia solidarietà per detti attacchi.

B) L’esorcismo è un sacramentale e quindi è riservato ai ministri ordinati.

RISPOSTA

Non tutti i sacramentali, per il fatto di essere sacramentali, sono riservati ai ministri ordinati: ad esempio alcune benedizioni invocative dei genitori sui figli e della mensa. Il fatto poi della presenza nel testo latino delle frasi “Dominus vobiscum” e “et sacra ministerii nostri auctoritate confisi”, non implica che nessariamente solo i ministri ordinati possono recitare la preghiera: basta togliere le suddette frasi, le quali, in alcuni libri di devozione, dotati di imprimatur, sono messe tra parentesi. Tanto più che la Lettera della CDF proibisce letteralmente l’uso del testo integrale.

Conclusioni

In base a quanto sopra è lecito a tutti i fedeli recitare la preghiera di Leone XIII, purché non sugli ossessi.

Ad esempio, si può recitare in caso di forti tentazioni, di evento metereologico pericoloso, in caso di riunione di qualche setta, quando in parlamento è in corso l’approvazione di una legge cattiva, etc.

CONVENGO CON L’AIE che è possibile che si faccia un uso imprudente e quindi pericoloso di detta preghiera: e quindi è necessaria molta prudenza nella recita. Su questo non si insisterà mai abbastanza

Ma una pur lecita preoccupazione pastorale non può estendere una proibizione interpretandola ex lege.

Già fin d’ora mi sottometto a un ulteriore responso delle Congregazioni competenti.

Saluto caramente i confratelli dell’AIE, che ringrazio e che invito a sostenere con continua preghiera da parte di tutti: il fatto che ci sia un disaccordo su una interpretazione, non cancella la mia stima e gratitudine nei loro confronti.