
II – È lecito conferire nella Chiesa l’episcopato «autonomo»?
Pubblichiamo la seconda parte dello studio del P. Louis-Marie de Blignières F.S.V.F. «Riflessioni sull’episcopato “autonomo” (giugno 1987)»; nella prima parte il Padre ha dimostrato che non è possibile ricevere l’episcopato autonomo, ossia contro la volontà della Sede Apostolica: non esiste un Vescovo che possa essere ordinato rinunciando al potere di governare, che sussiste necessariamente anche senza giurisdizione (senza un gregge affidato): questo potere è necessariamente alternativo e contraddittorio a quello del Papa e dei Vescovi con Lui e sotto di Lui, e quindi è certamente scismatico. In questa seconda parte viene spiegata, come conseguenza inevitabile, la assoluta illiceità di conferire la suddetta falsa specie di episcopato.
Dal punto di vista del consacrato, l’episcopato “autonomo” appare impossibile. Esso porta all’alternativa: invalidità – o “gravissimo attentato all’unità stessa della Chiesa”[1]. Se si ammette questa conclusione, che mi sembra altamente probabile (nel senso tomista: degna di essere approvata [moralmente certa; N.d.T.]), la questione della liceità di una consacrazione è di fatto risolta. Immaginiamo (dato non concesso) che l’episcopato “autonomo” sia comunque possibile. È lecito conferirlo?
Per rispondere a questa domanda, occorre innanzitutto ricordare la dottrina cattolica sul primato di giurisdizione del Pontefice Romano.
“Insegniamo e dichiariamo – affermano i Padri del Concilio Vaticano I – che la Chiesa romana possiede su tutte le altre, per disposizione del Signore, un primato di potere ordinario, e che questo potere di giurisdizione del Pontefice romano, veramente episcopale, è immediato. I pastori di ogni grado e di ogni rito e i fedeli, ciascuno separatamente o tutti insieme, sono tenuti al dovere di subordinazione gerarchica e di vera obbedienza non solo nelle questioni che riguardano la fede e i costumi, ma anche in quelle che riguardano la disciplina e il governo della Chiesa diffusa in tutto il mondo. (…) Il giudizio della Sede Apostolica, al quale nessuna autorità è superiore, non deve essere messo in discussione da nessuno, e nessuno ha il diritto di giudicare le sue decisioni (…)”[2].
Il Concilio lancia quindi l’anatema contro coloro che negano l’esistenza di tale primato giurisdizionale, la sua estensione alla disciplina e al governo, o il suo carattere pieno, ordinario e immediato.
Pio IX aveva già insegnato chiaramente questo dogma cattolico e il suo carattere di evidenza: “Non possiamo tacere l’audacia di coloro che, non sopportando la sana dottrina, sostengono che si possa, senza peccare e senza smettere in alcun modo di professare il cattolicesimo, rifiutare l’assenso e l’obbedienza ai giudizi e ai decreti della Sede Apostolica, il cui oggetto dichiarato è il bene generale della Chiesa, i suoi diritti e la sua disciplina, purché non tocchino i dogmi relativi alla fede e ai costumi”. Quanto ciò sia contrario al dogma cattolico sul pieno potere, divinamente conferito al Pontefice Romano da Cristo Nostro Signore stesso, di pascere, reggere e governare la Chiesa universale, non c’è nessuno che non lo veda e non lo comprenda chiaramente e in modo evidente (clare aperteque)”[3].
Pio XI, nell’enciclica Mortalium animos, si esprime su questo punto con grande chiarezza e concisione: “Nessuno può far parte né perseverare in questa unica Chiesa di Cristo se non riconosce e accetta con obbedienza (obœdiendo agnoscat atque accipiat) l’autorità e il potere di Pietro e dei suoi legittimi successori”[4].
La lettura di questi testi è illuminante per il nostro argomento. Il Pontefice Romano emana un decreto il cui scopo dichiarato è il bene comune della Chiesa: “A nessun vescovo è consentito consacrare qualcuno vescovo senza aver prima preso conoscenza del mandato apostolico che lo autorizza”[5]. In virtù del dogma cattolico sul primato del legittimo successore di Pietro, non si può rifiutare l’assenso e l’obbedienza a questo decreto “senza ledere la professione del cattolicesimo” (sine catholicae professionis jactura, scrive Pio IX). E ciò deve essere “chiaro ed evidente” per tutti, poiché è “obbedendo” che si riconosce l’autorità del legittimo successore di Pietro (obœdiendo agnoscat, dice Pio XI).
Va notato che si tratta, in questo caso, di una legge che struttura la Chiesa in relazione a un punto di fondamentale importanza per essa: la trasmissione della successione apostolica e della pienezza del sacerdozio, con tutte le immense conseguenze di ordine sacramentale, pastorale e dottrinale che tale trasmissione comporta. Si tratta quindi eminentemente del bene comune della Chiesa universale affidato alla custodia del Vicario di Cristo. Sostituire il proprio giudizio, per la perpetuazione del sacerdozio di primo grado, al giudizio del Pastore universale, il cui potere è “plenario, ordinario, immediato, veramente episcopale” su tutte le pecore come su tutti i pastori, non significa forse negare manifestamente la sua autorità e, in un certo senso, attribuirla a sé stessi?
Ma, si potrebbe osservare, la situazione attuale della Chiesa è eccezionale e il legislatore non poteva tenerne conto. Non è forse il caso di applicare la virtù dell’epicheia? S. Tommaso dice infatti: “Gli atti umani, ai quali si riferiscono le leggi, consistono in cose singolari e contingenti che possono variare all’infinito. Non è quindi possibile istituire una regola legale che non sia in alcun caso carente. Allora i legislatori tengono conto (attendunt ad) di ciò che accade nella maggior parte dei casi (ut in pluribus) e formulano la loro legge in base a ciò. In alcuni casi, osservare questa legge andrebbe contro l’equità della giustizia e contro il bene comune a cui mira (intendit) la legge (…). In questi casi (…) sarebbe sbagliato seguire la legge positiva, ed è giusto seguire ciò che richiedono la ragione della giustizia e l’utilità comune, tralasciando la lettera della legge. A questo serve l’epicheia, che da noi chiamiamo equità”.[6].
Come si evince dal testo di san Tommaso, l’epicheia interviene nell’ambito delle leggi positive (lex posita), sia civili che ecclesiastiche[7]. Per poterlo esercitare sono necessarie due condizioni. La prima è che sia evidente il danno che deriverebbe dall’osservanza della legge. “Chi segue l’intenzione del legislatore non si limita semplicemente a interpretare la legge, ma si trova di fronte a un caso in cui è evidente, data la gravità del danno, che il legislatore aveva in mente qualcos’altro. In caso di dubbio, deve o agire secondo la lettera della legge, oppure ricorrere al superiore”[8]. “Nei casi dubbi, occorre ricorrere all’interpretazione: non è quindi lecito ignorare la lettera della legge senza la decisione dell’autorità”.[9]
È soddisfatta questa prima condizione? La questione è quantomeno discutibile: ciò che è in gioco, infatti, è la costituzione, all’interno della Chiesa cattolica, di un episcopato privo di un legame reale con il Sommo Pontefice della Chiesa cattolica. Non è affatto manifesto o evidente che il danno derivante dall’osservanza della legge controbilanci, in un giudizio il cui principio di riferimento è il bene comune totale della Chiesa, il danno proprio dell’episcopato autonomo.
La seconda condizione è l’impossibilità di ricorrere al legislatore. “È importante considerare quanto segue: nel caso in cui l’osservanza della lettera della legge non comporti un pericolo imminente (subitum periculum) al quale occorra porre rimedio immediatamente (statim), non spetta a ciascuno interpretare ciò che è utile o inutile alla Città. Ciò spetta solo ai superiori (principes) che hanno il potere di dispensare dalle leggi in casi di questo genere”[10]. E ciò è facilmente comprensibile, poiché il principio stesso che legittima l’epicheia è il ricorso all’intenzione che il legislatore ha in mente quando emana la legge.
Questa seconda condizione non è certamente soddisfatta nell’ipotesi in esame. Infatti, il legislatore in materia canonica è il Sommo Pontefice attualmente regnante, la cui autorità determina le disposizioni giuridiche che non costituiscono una semplice promulgazione del diritto divino[11]. Questa è una conseguenza immediata del dogma del Primato: la giurisdizione universale del Papa comprende il potere legislativo, giudiziario ed esecutivo[12]. “Il Papa – scrive il canonista Cappello – gode dell’autorità ecclesiastica universale sia estensivamente che intensivamente”[13]. È quindi al Papa che bisogna rivolgersi per l’interpretazione delle leggi ecclesiastiche di cui egli è proprio il legislatore. Negargli il diritto di chiarire, in questo caso concreto, “l’intenzione del legislatore” ecclesiastico, non equivale forse ad affermare che egli non è il legislatore?[14]
Si dirà forse ancora una volta: sì, egli è il sovrano legislatore ecclesiastico. Sì, ancora una volta, egli ritiene che, anche in questo caso, la legge che disciplina la trasmissione dell’episcopato debba essere rispettata, e intende renderla obbligatoria. Ma si sbaglia evidentemente, conduce così la Chiesa alla rovina, e la salvezza delle anime richiede, nella situazione attuale della Chiesa, la consacrazione di vescovi “autonomi”. Salus Ecclesiæ suprema lex esto!
Affinché questa istanza, che richiederebbe diverse osservazioni, abbia un’effettiva rilevanza, occorrerebbe – tra l’altro – che si trattasse di un precetto la cui osservanza costituisca manifestamente un peccato: “Esiste per gli uomini un’unica ragione per non eseguire (causa non parendi): è il caso in cui venga loro comandato qualcosa che si oppone manifestamente (aperte repugnet) al diritto naturale o divino”. Tale è l’insegnamento esplicito della Chiesa sull’obbedienza, esposto da Leone XIII nell’enciclica Diuturnum[15].
Eppure, ciò che risulta evidente in materia è piuttosto il contrario. “Il diritto naturale e divino” si oppone categoricamente alla costituzione di un episcopato privo di un legame reale con il Pontefice romano attualmente regnante. Secondo Dom Gréa, ne va di “tutta l’economia divina della Chiesa”[16]. Infatti, “dipendere da san Pietro – scrive questo autore – significa proprio ricevere da lui l’origine della missione; e, per la natura stessa dell’episcopato, che è questa dipendenza, è necessario che i vescovi siano inviati e istituiti da lui e da lui solo. Non è quindi per una disposizione arbitraria, ma per la necessità stessa dell’ordine divino della Chiesa, che solo san Pietro può fare un vescovo, e che non c’è episcopato legittimo o possibile al di fuori di questa unica origine”[17]. “Solo il Papa nomina i vescovi – sottolinea Dom Gréa. Questo diritto gli spetta in modo sovrano, esclusivo e necessario, per la stessa costituzione della Chiesa e per la natura della gerarchia”[18], sia che eserciti tale diritto direttamente, sia che lo deleghi ai patriarchi o ai metropoliti. Non si possono quindi ammettere eccezioni: ciò che Dom Gréa definisce “l’azione straordinaria dell’episcopato” rientra anch’essa in questa legge. “Questo potere straordinario dell’episcopato è sempre, per sua stessa essenza, assolutamente subordinato a Gesù Cristo e al suo vicario, poiché i vescovi non sono nulla nella Chiesa universale al di fuori di questa dipendenza, che costituisce il loro stesso ordine”[19]. Affinché tale azione straordinaria sia legittima, è quindi indispensabile che sussista “l’impossibilità di consultare il Sommo Pontefice e la presunzione certa del suo consenso”[20]. È quindi proprio dal diritto stesso che deriva la necessità dell’ “istituzione apostolica”: “(…) nell’ordinazione stessa, affinché essa sia legittima, appare quel vicario che, non più come semplice vescovo, ma come vicario di Cristo e capo dell’episcopato, conferisce nella sua persona o in quella del suo rappresentante la legittimità all’ordinazione e l’autentica missione a chi viene consacrato”[21].
Si noterà la forza dell’espressione del nostro autore: “I vescovi non sono nulla al di fuori di questa dipendenza”. Dom Gréa arriva addirittura a scrivere che questa “dipendenza è l’essenza stessa dell’episcopato”[22]. Questo modo di esprimersi non è un caso isolato nella letteratura teologica. Commentando il capitolo 3 della costituzione Lumen gentium del Concilio Vaticano II, § 21, l’abbé Dulac scrive: “Questa trasmissione, nel perpetuare l’autentica “successione apostolica”, sancisce la legittimità sia della consacrazione che delle funzioni. È garantita ufficialmente dalla “comunione gerarchica” di cui parla la Nota explicativa. Al di fuori di queste concatenazioni sia sacramentali che giuridiche, non c’è altro che ciò che s. Cipriano e s. Leone chiamano uno “pseudo-episcopato”[23].
E il Rev. P. M.-L. Guérard des Lauriers scrive: “… se ci si pone formalmente dal punto di vista dell’“ordine” [l’autore si riferisce qui all’Ordine episcopale, al Corpo dei Vescovi], un Vescovo che si supponga non subordinato al Vescovo di Roma non è NULLA”[24].
L’abbé V.-A. Berto, affermando il carattere scismatico di una consacrazione priva di mandato apostolico, aggiunge che il consacrato è “quindi vescovo senza far parte del corpo episcopale; ha la “vocazione” a farne parte in virtù della sua consacrazione episcopale, non ne fa parte a causa del suo scisma, e non ne farà mai parte finché rimarrà nello scisma, perché lo scisma annulla la vocazione”[25].
Tutto ciò non dovrebbe sorprendere se si tiene presente che è “in virtù di un ordine divino che la sacra gerarchia, in ragione della giurisdizione, comprende il pontificato supremo e un episcopato subordinato”[26] e che, secondo l’insegnamento di san Leone Magno, incessantemente ribadito dai papi: “Se Cristo ha voluto che gli altri principi della Chiesa avessero qualcosa in comune con san Pietro, è solo per mezzo di Pietro che ha dato loro ciò che non ha loro negato”.[27] Poiché il Papa gode della giurisdizione suprema nella Chiesa, non è concepibile alcuna attribuzione della dignità episcopale senza di lui, tanto meno contro di lui, anche se si tratta di consacrare un vescovo “senza giurisdizione attuale”. Infatti, “la pienezza del sacerdozio che costui riceve è, per volontà di Cristo, ordinata al governo ecclesiastico, sebbene, per la stessa volontà, il Papa possa eccezionalmente non applicare a un ufficio pastorale colui che possiede tale pienezza”[28].
È quindi con assoluta certezza che si può rispondere negativamente alla questione della liceità della consacrazione di vescovi “autonomi”. “Questi concetti sono talmente evidenti per il rapporto che hanno con i fondamenti dell’ordine gerarchico, che non si possono negare o oscurare senza distruggere tali fondamenti o, scalfendoli, rendere incerta l’intera economia divina della Chiesa”, non esita a scrivere Dom Gréa[29].
[1] “È una contraddizione in termini”, afferma Mazzella, (v. nota 33), “immaginare un vescovo consacrato che non abbia alcun rapporto con il governo della Chiesa (ad regendam Ecclesiam). Escludere tale rapporto significa invalidare la consacrazione; accettarlo significa attribuirsi senza titolo il potere che è prossimo all’autorità nella Chiesa”.
[2] Concilio Vaticano I, Cost. dogm. Pastor æternus, c.3, D.B. 1827 et 1830, insieme al relativo canone, D.B. 1831. Pio XII cita proprio questa costituzione in riferimento alle consacrazioni senza mandato dei vescovi cinesi, op.cit. alla nota (38).
[3] Enc. Quanta cura, 8 dic. 1864, D.B. 1698.
[4] Pio XI, Enc. Mortalium animos, 6 gennaio1928, AAS XX, p.15.
[5] Codice di Diritto Canonico (1983), can. 1013, che riprende il can. 953 del Codice del 1917.
[6] IIª-IIæ, q.120 a.1.
[7] Il Codice di Diritto Canonico prevede, in caso di dubbi e ambiguità, di ricorrere “al fine della legge, alle circostanze e all’intenzione del legislatore”: canone 18 del Codice del 1917, ripreso nel canone 17 del Codice del 1983.
[8] Iª-IIæ, q. 96 a.6 ad 2.
[9] IIª-IIæ, q.120 a.1. ad 3.
[10] Iª-IIæ, q. 96 a.6: Nel prosieguo di questo articolo, san Tommaso definisce il “pericolo urgente” come quello “in cui non si ha il tempo di ricorrere al superiore”.
[11] Se la legge che disciplina la consacrazione episcopale non è altro che la promulgazione di una disposizione del diritto divino, l’ipotesi stessa dell’epicheia è impossibile, poiché, come insegna san Tommaso nella q. 96, a. 4, non è mai lecito discostarsi dal diritto divino.
[12] La natura stessa dell’autorità implica il potere legislativo, che è proprio di “colui che ha la cura della comunità” (I-II, q. 90, a. 3 e 4). Il potere legislativo della Chiesa le deriva da Cristo stesso. Cfr. Pio VI, Bolla Auctorem fidei del 28 agosto 1794, D,B. 1505: “La Chiesa ha il potere, ricevuto da Dio, non solo di guidare con consigli e persuasioni, ma di comandare con leggi…”. Leone XIII, Enc. Immortale Dei, del 1° nov. 1885, ASS XVIII, 165: “Gesù Cristo ha conferito ai suoi Apostoli piena procura (libera mandata) in materia di cose sacre, con la facoltà di emanare vere e proprie leggi…”
[13] Cappello, Jus canonicum, T. VII, p. 252, Ed.2, Romæ 195. Cf. Benedetto XIV, Constit. Magnae nabis, 29 juin 174.C.I.C. Fontes, Vol. II, p.150, § 9 in fine.
[14] Si è addotto il fatto che Giovanni Paolo II fosse stato “moralmente inaccessibile”. È difficile comprendere in cosa consista questa inaccessibilità morale: se si definiscono “moralmente inaccessibili” le autorità di cui si presume il rifiuto, non si finisce forse per far scomparire il principio stesso dell’autorità? Un’autorità realmente “moralmente inaccessibile” non sarebbe, di fatto, più un’autorità in senso stretto: o perché rifiuta, o non è più in grado, di compiere atti umani, oppure perché lascia che il bene comune della società di cui è responsabile venga distrutto senza reagire.
[15] Leone XIII, Enc. Duturnum, 29 giugno 1881, ASS XIV, 8.
[16] Dom Adrien Gréa, De l’Eglise et de sa divine constitution, Paris 1885, p.246.
[17] Op. cit., p. 244. A sostegno di questa affermazione davvero impressionante, Dom Gréa cita una serie di documenti magisteriali e patristici.
[18] Op. cit., p. 247.
[19] Op. cit., p. 215.
[20] Op. cit., p. 223: cfr. anche p. 225: “qu’il ne puisse y avoir de doute sur la valeur de la présomption par Ia quelle l’épiscopat, fort du consentement tacite de son chef rendu certain par la nécessité, s’appuie sur son autorité toujours présente et agissante en lui” [“che non vi sia alcun dubbio sul valore della presunzione secondo cui l’episcopato, forte del tacito consenso del proprio capo reso certo dalla necessità, si fonda sulla sua autorità sempre presente e operante in lui” N.d.T.].
[21] Op. cit., p. 249.
[22] Op. cit., p. 217.
[23] Raymond Dulac, La collégialité épiscopale au IIe concile du Vatican, Paris: Ed. du Cèdre, 1979, p. 34 n. 26.
[24] Op. cit., nota (39) [3], p. 19.
[25] Op. cit., nota (33) [11], p. 243.
[26] Codice di Diritto Canonico (1917), canone 108, § 3.
[27] S. Leone Magno, Sermo 3 in anniversario assumptionis suæ. Cf. Pie VI, op.cit. alla nota (21). Pio IX, Enc.
Quartus supra, 6 gennaio1873. Insegnamenti pontifici di Solesmes, La Chiesa, n° 399, T. II, p,260.
[28] Bouix, op.cit. alla nota (31), p. 93. S. Tommaso d’Aquino, IIª-IIæ q.185 a.4: “…solo il Papa può dispensare dal voto perpetuo con cui, accettando l’episcopato, ci si impegna a prendersi cura dei propri fedeli”.
[29] Cf. nota (58).



