Riportiamo qui la traduzione della prima parte del saggio di Fr. Louis-Marie de Blignières F.S.V.F. « Reflexions sur l’episcopat “autonome” » , Sedes sapientiæ supplement n° 2; prossimamente pubblicheremo il resto dell’opera.
Introduzione
Nella Chiesa cattolica, la consacrazione di un vescovo comporta sempre una “istituzione apostolica”, ovvero un’autorizzazione o una conferma da parte della Santa Sede. Tale istituzione ha assunto storicamente forme diverse.
Ancora oggi, la procedura di approvazione da parte della Sede Apostolica non è la stessa in Occidente e in Oriente.
Nelle Chiese cattoliche di rito orientale, le nomine episcopali conformi al diritto proprio di ciascun rito (ad esempio, l’elezione da parte del Sinodo dei vescovi) sono riconosciute dalla Sede Romana. È così che i Patriarchi neoeletti sono confermati nella loro dignità mediante la concessione della “comunione ecclesiastica” da parte del Sommo
Pontefice. Per la Chiesa latina, l’istituzione apostolica assume la forma di un mandato pontificio preventivo[1].
La questione che mi propongo di esaminare in queste riflessioni è la seguente: la situazione della Chiesa autorizza a procedere a consacrazioni episcopali al di fuori di ogni istituzione apostolica? Mi è stato chiesto più volte il mio parere su questo argomento: lo esprimo, sotto la mia sola responsabilità, senza pretendere di esaurire la questione né di imporre la mia soluzione, che varrà quanto varranno gli argomenti che la sostengono.
Per comodità di esposizione, chiamo episcopato “autonomo” l’episcopato conferito e ricevuto senza istituzione apostolica. Le persone che mi interrogano sono cattolici tradizionalisti che contestano il Concilio Vaticano II e le sue riforme, ma riconoscono in linea di principio l’autorità di Giovanni Paolo II e dei vescovi da lui nominati. Argomenterò quindi nella prospettiva di questa posizione.
Si comprenderà facilmente la gravità di un tale argomento se si ricorda che “l’Ordine dei Vescovi riguarda necessariamente la costituzione intima della Chiesa”[2].
Esaminerò la questione dell’episcopato “autonomo” da tre punti di vista successivi: dal punto di vista di chi lo riceve, dal punto di vista di chi lo conferisce, dal punto di vista della Chiesa nel suo insieme. Queste tre considerazioni chiariranno l’eventuale possibilità, liceità e opportunità dell’episcopato “autonomo”. Questa categorizzazione è necessariamente un po’ arbitraria, poiché i vari aspetti si influenzano a vicenda. Mi consentirà tuttavia di procedere con un po’ più di ordine in questa complessa questione.
I. È possibile ricevere nella Chiesa l’episcopato “autonomo”?
L’episcopato “autonomo” è concepito, da coloro che ne contemplano l’eventualità, come privo di qualsiasi forma di giurisdizione e di autorità nella Chiesa. Si tratterebbe di conferire la consacrazione episcopale a sacerdoti che provvederebbero al bene delle anime mediante il solo uso del loro potere di ordine, cioè confermando i battezzati, ordinando sacerdoti e consacrando gli Oli sacri per il battesimo e l’estrema unzione. Questi vescovi, per quanto riguarda il potere di governare e di insegnare, non sarebbero nulla nella Chiesa. È “possibile”?
No, mi sembra. Per la seguente ragione: l’episcopato comporta un rapporto con il governo della Chiesa che gli è essenziale. È impossibile escluderlo senza mettere a repentaglio la validità della consacrazione. È impossibile accettarlo (al di fuori di qualsiasi istituzione apostolica) senza mettere a repentaglio l’unità della Chiesa. È ciò che mi propongo di dimostrare brevemente qui. Cosa sono i vescovi? La parte principale, risponde il Concilio di Trento, dell’ordine gerarchico della Chiesa. Citando gli Atti degli Apostoli (At 20,28), insegna che essi sono stati “posti dallo Spirito Santo per governare (regere) la Chiesa di Dio”[3].
I vescovi sono infatti rivestiti del “sacerdozio regale”[4], cioè possiedono il sacerdozio nella sua forma perfetta, così come Cristo lo ha conferito ai suoi apostoli, con non solo il potere di santificare i fedeli attraverso l’amministrazione dei sacramenti (tutti ordinati all’Eucaristia), ma anche quello di reggerli, di governarli in vista dell’Eucaristia.
Così, tra il sacerdozio presbiterale e il potere episcopale c’è una differenza di natura e non di grado. “Il potere del vescovo supera quello del sacerdote come un potere di altro genere”, scrive san Tommaso[5]. Il potere del semplice sacerdote è innanzitutto ordinato alla consacrazione del vero Corpo di Nostro Signore nell’Eucaristia[6]. Ma, “con il potere episcopale, al contrario, l’uomo non è direttamente ordinato a Dio, ma al Corpo mistico”[7].
Il vescovo partecipa pienamente al sacerdozio di Cristo, che è un sacerdozio regale. Ed è per questo che egli partecipa necessariamente al governo di Cristo: “Governare la moltitudine cristiana, il gregge cristiano, tale è, secondo san Tommaso, l’orientamento specifico del vescovo”, scrive P. Bouëssé, o.p.[8]. “Il potere episcopale, in quanto tale – aggiunge lo stesso autore – non è un potere di santificazione, ma di governo”[9].
Questo orientamento fondamentale dell’episcopato verso il governo è manifesto nell’applicazione del termine “príncipi” ai vescovi. Questa terminologia, costante nella tradizione patristica e teologica, è adottata dal Magistero. Leone XIII, ad esempio, afferma che i vescovi sono “veri principi nella gerarchia ecclesiastica”[10]. S. Tommaso li chiama “principi sovrani”[11], “principi dei sacerdoti”[12]. “Il vescovo – scrive – ha un Ordine rispetto al Corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, sulla quale riceve un incarico principale e quasi regale”[13].
Notiamo bene che questa partecipazione al potere regale con cui Cristo governa il suo Corpo mistico non si limita alla possibilità di conferire la confermazione e del presbiterato. Essa include, almeno radicalmente, i poteri di governo e di insegnamento che, da un lato, derivano dalla stessa dignità episcopale e, dall’altro, sono più propri dell’episcopato rispetto al potere di consacrazione e di santificazione.
“È questo potere regale di governo del popolo fedele che costituisce il privilegio della dignità episcopale”[14].
“Il Signore ha affidato agli Apostoli, di cui i Vescovi tengono il posto, l’una e l’altra carica, cioè la carica di insegnare e quella di battezzare: tuttavia, non allo stesso modo. Infatti, Cristo ha affidato loro l’insegnamento in modo tale che dovessero adempierlo essi stessi, in quanto incarico principale [tanquam principalissimum] (…) Quanto all’incarico di battezzare, Cristo lo ha affidato ai suoi Apostoli affinché lo esercitassero tramite altri (…)”[15].
E Pio XII sottolinea chiaramente che se i vescovi, “mediante l’ordinazione sacerdotale, trasmettono ad altri, in una misura determinata, il potere di consacrare, (…) quello di insegnare e di governare è proprio del Papa e dei vescovi”[16].
Così il vescovo, nella sua consacrazione, riceve “un potere di governo che il sacerdote ordinato non possiede affatto, in virtù del suo semplice sacerdozio”[17]. Questo potere ordina il vescovo in modo nuovo al Corpo mistico. Questo orientamento è essenzialmente diverso da quello del potere santificante del sacerdote, … che ha battezzato un battezzato. Qui si ha a che fare (nel caso del semplice sacerdote) con “due funzioni dello stesso potere, santificante in modo assoluto nei confronti del pane e del vino, o in modo accidentale nei confronti delle anime”. Lì, nel caso del vescovo, si ha un “rapporto con la Chiesa in quanto essa costituisce una società, e una società visibile. (…) Il corpo episcopale è stato istituito da Gesù Cristo per esercitare, una volta compiuta la Redenzione, l’autorità che organizza e governa i molteplici uomini che compongono la Chiesa, li gerarchizza e orienta tutte le loro attività di membri verso il fine proprio della comunità ecclesiale: la salvezza, la santità”[18].
Finora non ho parlato di giurisdizione, ma solo di potere di governo. Il concetto di giurisdizione, infatti, comporta un altro elemento: l’assegnazione dei sudditi che saranno sottoposti a tale potere[19]. Secondo l’insegnamento di Pio XII, tale designazione della materia su cui si esercita il potere episcopale proviene immediatamente dal Pontefice Romano[20]. Già Pio VI aveva messo in luce questa differenza tra l’episcopato del Romano Pontefice, al quale è unito, “per diritto divino”, il primato, in modo tale che “il successore di Pietro (…) riceve con l’episcopato il potere del governo universale”, e quello degli altri vescovi: “per loro, occorre assegnare a ciascuno la propria porzione particolare del gregge, non per diritto divino, ma per diritto ecclesiastico, non per bocca di Cristo, ma per ordinazione gerarchica, in modo tale che possano applicarvi (svilupparla in essa: explicare in ea) il potere ordinario di governo”[21].
Si vede che la determinazione giurisdizionale ha il compito di assegnare una materia all’esercizio di un potere di governo già esistente, di una potenza spirituale che si riceve nella consacrazione stessa. La tradizione liturgica lo manifesta: il potere gerarchico che viene comunicato nella consacrazione non è solo il potere di confermare e ordinare validamente tutti i battezzati, ma anche “una capacità fondamentale di governare il popolo di Dio, ciò che si può chiamare, con i documenti antichi, un carisma o una grazia capitale”[22]. San Giovanni Crisostomo spiega così il significato del rito dell’imposizione del Vangelo sul capo di chi viene consacrato Vescovo: “affinché colui che viene ordinato apprenda che riceve la vera tiara del Vangelo, e che, se è consacrato come capo degli altri, è tuttavia egli stesso sottomesso a queste leggi, e che, comandando agli altri, è comandato dalla legge”[23].
Il Pontificale Romano recita, per tutti i vescovi, anche per quelli che non hanno l’incarico di un gregge particolare: “Dagli, Signore, una cattedra episcopale per governare la tua Chiesa e il popolo a lui affidato”. Benedetto XIV invoca un altro testo del Pontificale per indicare il potere spirituale ricevuto anche da un vescovo “titolare” (cioè un vescovo senza gregge che possa governare attualmente): “Ricevi il Vangelo e vai ad annunciarlo al popolo che ti è affidato”[24].
Che una certa potenza ordinata al governo dei fedeli sia ricevuta nella consacrazione stessa, lo affermava il Concilio provinciale di Colonia nel 1860: “Sebbene il potere episcopale su tutta la Chiesa spetti al Pontefice Romano, tuttavia gli altri vescovi partecipano al potere di governare la Chiesa; questo è il fine stesso dell’istituzione dell’episcopato e, sotto l’autorità del Pontefice Romano, essi esercitano legittimamente questo potere ricevuto nella loro ordinazione”[25].
Nella famosa Costituzione che stabilisce la materia e la forma del sacramento dell’Ordine, Pio XII indica come “effetti sacramentali (…) prodotti nell’ordinazione episcopale (…) il potere dell’Ordine e la grazia dello Spirito Santo”. Egli aveva precisato in precedenza: “il potere spirituale … e la grazia per adempiere come si deve ai compiti (munia) ecclesiastici”, tra cui la carica episcopale[26].
Tenendo presente la soprannaturalità del bene comune ecclesiastico che la gerarchia deve promuovere, si comprende che la semplice “assegnazione di sudditi”, in cui consiste la determinazione giurisdizionale ultima del potere di reggenza, è radicalmente insufficiente a conferire l’idoneità al governo nella Chiesa: se l’esercizio dell’autorità nella Chiesa, che ha luogo quando il gerarca ha ricevuto un determinato ufficio, non avesse in sé un fondamento soprannaturale stabile, non potrebbe raggiungere il suo scopo, e il vescovo non potrebbe essere definito veramente il “Vicario di Cristo” per la sua diocesi[27]; sarebbe allora al massimo il “vicario del Papa” dal quale riceve, secondo l’insegnamento di Pio XII, “la giurisdizione e la missione canonica”[28].
Da tutto ciò risulta che vi è, nella dignità episcopale stessa, una relazione particolare con il Corpo mistico che non si riduce al potere di ordinare e confermare i battezzati. Questa relazione riguarda il governo stesso della Chiesa, includendo in questa nozione il potere di insegnare e di governare. Questo potere diventa giurisdizione solo attraverso la designazione dei sudditi: ma esso richiede tale designazione, vi è intrinsecamente ordinato per volontà stessa di Cristo, al punto che la destinazione alla giurisdizione (del foro esterno) fa parte del concetto stesso di episcopato.
I teologi parleranno di attitudine radicale, di vocazione, di esigenza, di ordinazione, di destinazione, per designare questa relazione. Così, san Tommaso scrive a proposito dei vescovi: “Essi ricevono un incarico universale (la cura generale) della Chiesa (…). Sono tenuti a dare la vita per la salvezza dei loro sudditi (…). Il Pontefice ricopre il ruolo di Dio nei confronti del popolo, quando gli amministra, come nella forza del Signore, i giudizi, gli insegnamenti, gli esempi e i sacramenti (…). A questo genere di perfezione, i vescovi si impegnano nella loro ordinazione o consacrazione, come i religiosi nella loro professione”[29]. Si vede che il vescovo diventa lo Sposo della Chiesa proprio nella sua consacrazione. “Con la sua consacrazione, il vescovo è legato alla Chiesa in qualità di capo: non è legato a una Chiesa particolare”[30]. È così che Bouix non esita a scrivere: “Nel concetto di episcopato, così come Cristo lo ha istituito, cioè l’episcopato propriamente detto, sono incluse queste due cose: la pienezza del sacerdozio e la destinazione al governo ecclesiastico”[31]. E il cardinale Billot, parlando dei vescovi titolari, scrive: “senza alcun dubbio essi sono rivestiti di un carattere che è ordinato al governo della Chiesa”[32]. Mazzella è ancora più chiaro: “Sarebbe una contraddizione in termini concepire un vescovo consacrato che non avesse, nel carattere stesso, alcuna relazione con il governo della Chiesa”[33].
J. Lécuyer sintetizza bene la questione scrivendo: “Con la consacrazione, il vescovo riceve innanzitutto un potere di capo, non un potere nel senso giuridico del termine, ma un potere ontologico – di ontologia soprannaturale – che lo rende radicalmente capace di essere pastore del popolo di Dio”[34].
Passo ora alla questione dell’episcopato “autonomo”, inteso come privo di ogni rapporto necessario all’autorità nella Chiesa. E mi pongo dal lato del consacrato, che riceve l’episcopato al di fuori di ogni “istituzione apostolica”. Intende egli escludere il “potere ontologico”, la “grazia di capo”[35] legata alla consacrazione episcopale, sì o no?
– Se sì, il soggetto non ha l’intenzione di ricevere ciò che la Chiesa dona nel sacramento episcopale: poiché tale potere è insito nell’essenza dell’episcopato. La consacrazione è quindi invalida, poiché, per la validità della ricezione di un sacramento[36], è assolutamente necessario che il soggetto abbia l’intenzione di ricevere ciò che la Chiesa dona quando lo conferisce[37].
– Se no, egli riceve un potere spirituale intrinsecamente ordinato al governo della Chiesa, al di fuori di qualsiasi mandato da parte di coloro che detengono l’autorità nella Chiesa. Egli riceve un potere essenzialmente ordinato a un atto riservato, per diritto divino, a coloro che nella Chiesa sono investiti di autorità. C’è già una grave viziosità che è, se non scismatica, almeno sulla stessa linea dello scisma. Pio XII definisce la consacrazione ricevuta senza l’istituzione apostolica “un attentato gravissimo all’unità stessa della Chiesa”[38].
Questa severo dilemma trova una sua spiegazione. Infatti, “una cosa è il potere di governare esternamente la Chiesa, un’altra è il potere di vivificare questo stesso corpo dall’interno: l’uno è regale e di causalità principale secondaria (è quello del vescovo); l’altro è propriamente sacerdotale e santificante, di causalità strumentale (è quello del sacerdote)”[39]
Nel secondo potere, l’autorità interviene solo in modo estrinseco, come condizione. Nel primo, interviene in modo intrinseco: ricevere il potere di compiere tali atti significa usurpare i diritti dell’autorità nella sua stessa linea, da cui deriva un “gravissimo attentato all’unità stessa della Chiesa”.
La gravità della questione emerge chiaramente se si cerca di definire la posizione esatta del vescovo “autonomo” all’interno della Chiesa. Il vescovo “autonomo” si considera forse un membro del Corpo episcopale, un membro dell’Ordine dei vescovi della Chiesa? Afferma di appartenere alla Chiesa docente? Dice di essere sposo della Chiesa perché ha contratto, nella sua stessa consacrazione, un obbligo solenne nei confronti della funzione pubblica della Chiesa?
Tutte queste cose derivano infatti dalla consacrazione stessa[40]. Non si vede come un vescovo cattolico possa esserne privato, se non proprio attraverso una “degradazione”, una “deposizione”, un’esclusione dalla comunione episcopale, pronunciata dall’autorità ecclesiastica competente. E tali deposizioni presuppongono necessariamente un reato, una colpa grave da parte del vescovo deposto. Se il vescovo “autonomo” rivendica le qualità che derivano dalla consacrazione, invade necessariamente i diritti divini dell’autorità. Dichiara, ad esempio, di essere “legittimo successore degli Apostoli”? Allora, per lo stesso fatto, si afferma, “in virtù di un’istituzione divina, solidalmente responsabile della missione apostolica della Chiesa”, secondo la famosa espressione di Pio XII nell’enciclica Fidei donum[41]. E allo stesso tempo rivendica una responsabilità pubblica che spetta solo ai prelati, al corpo dei capi e dei dottori della Chiesa[42]: non è forse anche questo un “attentato gravissimo all’unità stessa della Chiesa”? Sembra proprio di sì, infatti, poiché la consacrazione di un vescovo “autonomo”, che lo si voglia o no, “posiziona” un soggetto rispetto al Corpo dei principi della Chiesa, “l’Ordine dei Vescovi”: “La grandezza dell’episcopato deriva dal fatto che esso si trova alla confluenza di due gerarchie”[43]. Non bisogna quindi separare ciò che Dio ha unito.
[1] Codice di Diritto Canonico (1917), can. 953. Codice del 1983, can. 1013.
[2] Leone XIII, Enc. Satis cognitum, 29 giugno1896, A.S.S. XXVIII, p. 732.
[3] Concilio di Trento, Sessione XXIII, chap.4, DB. 960. Il dizionario Catholicisme, voce «Vescovi», fasc. 15, col. 794, recita: “I vescovi […] costituiscono i príncipi dell’ordine gerarchico». H. Bouëssé, o.p.. Il sacerdozio cristiano, DDB, Bruges, 1957, p. 191, n. 2, traduce allo stesso modo un testo di s. Tommaso, Suppl. q. 40 a. 4 sc. 2: “il vescovo … è il principe di tutto l’ordine ecclesiastico” [“I ministeri divini devono essere più ordinati di quelli umani. Ma l’ordine degli uffici umani esige che a ciascun ufficio sia preposta una persona, che sia il capo di tale ufficio: cosi ai soldati viene preposto il comandante supremo. Perciò anche ai sacerdoti deve essere preposta una persona che sia il principe dei sacerdoti. E questi è il vescovo.” Il testo della Summa dipende da 4 Sent., d. 24, q. 3, a. 2, qc. 1. N.d.T.].
[4] Leone XIII, Lettera apostolica “Apostolicæ curæ”, 13 settembre 1896: “Ma lo stesso [episcopato] senza dubbio appartiene con assoluta verità al sacramento dell’ordine, secondo l’istituzione di Cristo, ed è sacerdozio di grado supremo; questo appunto, dalla voce dei santi padri e dalla nostra consuetudine rituale, è dichiarato “sommo sacerdozio, pienezza del sacro ministero”.
[5] IV Sent. d. 24, q. 3, a. 2, qc. 3 ad 3 (Suppl., q.40 a.6 ad 3).
[6] Summa theologiæ, IIIª q. 67 a. 2 co.: “I sacerdoti vengono ordinati proprio per consacrare il sacramento del Corpo di Cristo”; IIIª q. 65 a. 3 co.: “È chiaro, p. es., che il sacramento dell’ordine mira alla consacrazione dell’Eucarestia”.
[7] In IV Sent. d. 25 q. 1 a.2 ad 2 (Summa theologiæ, Suppl. q. 38 a.2 ad 2).
[8] H. Bouëssé, o.p., «Episcopat, prêtrise, eucharistie et Parole de Dieu», Revue Thomiste, LX, 1960, p. 572.
[9] H. Bouëssé, o.p., «Episcopat et sacerdoce», Revue des Sciences Religieuses, XXVIII, 1954, p. 372.
[10] Leone XIII, Enc. Sapientiæ christianæ, 10 gennaio 1890, Ed. Bonne Presse, T. 11, p.291.
[11] Summa theologiæ, IIIª q. 67 a. 2 ad 2.
[12] Summa theologiæ, Suppl. q.40 a.4 sed contra 2.
[13] De perfectione vitæ spiritualis, c.24, 4. Marietti, p. 150, n° 715.
[14] Summa theologiæ, IIIª q. 67 a. 2 ad 1.
[15] Contra Gentes, IV, 76, 1.
[16] Pio XII, Allocution au 2ème congrès mondial de l’apostolat des laïcs, 5 ottobre1957, AAS XLIX, 1957, p. 924.
[17] H. Bouëssé, o.p., «Episcopat et sacerdoce», Revue des Sciences Religieuses XXVIII, 1954, p. 373.
[18] H. Bouëssé, o.p., op.cit. p.374. San Tommaso insegna che, nel sacerdote, il carattere sacerdotale, il potere di consacrare il Corpo di Cristo e quello di assolvere i peccati sono “una sola e stessa cosa per essenza, e differiscono solo per una distinzione di ragione (ratione)” (Suppl. q.17 a.2 ad 1). Sottolinea inoltre che “il potere dell’ordine, di per sé, si estende a tutti coloro che hanno bisogno di assoluzione (…) a tutti i peccati da perdonare (…) a tutti” (In IV Sent. d.19 q. 1 a.3 sol.1 ad 1, sol.2, sol.3).
[19] J. Lecuyer, c.s.sp., «Orientations présentes de la théologie de l’épiscopat», in L’épiscopat et l’Eglise universelle, Unam Sanctam n°39, Le Cerf, 1962, p.803: “La juridiction comprend d’un côté un pouvoir dans celui qui peut et doit légiférer, juger et punir, et d’un autre côté la condition de sujets dans ceux qui doivent obéir” [“La giurisdizione comprende, da un lato, il potere di chi può e deve legiferare, giudicare e punire e, dall’altro, la condizione di sudditi di coloro che devono obbedire” N.d.T.].
In IV Sent. d.18 q.1 a.1 sol. 2 ad 2: “Ogni potere spirituale viene conferito tramite una consacrazione. Ed è per questo che il potere delle chiavi viene conferito dall’Ordine. Ma l’esercizio delle chiavi richiede una materia adeguata, vale a dire un popolo sottoposto alla giurisdizione”.
[20] Discorso ai predicatori della Quaresima, 2 febbraio 1942, AAS XXXIV, 1942, p.141. Enc. “Mystici Corporis”, 29 giugno 1943, AAS XXXV, 1943, p. 211. Enc. Ad Sinarum gentem, 7 ottobre 1954, AAS XLVII, 1955, p.9.
[21] Breve Super soliditate, 28 novembre 1786, Codicis Juris Canonici Fontes, Romæ 1923-1939, n° 473, p. 668, § 16.
[22] J. Lecuyer, c.s.sp., op. cit., p.792. “Numerosissimi documenti liturgici, nella preghiera di consacrazione episcopale, definiscono il “carisma” del vescovo come una “grazia spirituale di capo”; così la Tradizione apostolica di Ippolito di Roma…, così pure la Costituzione della Chiesa egiziana, le Costituzioni apostoliche, l’Epitome delle Costituzioni apostoliche, il Testamento di Nostro Signore” (ibid. note 1).
[23] San Giovanni Crisostomo, Omelia sul Legislatore, P.G. 104, 276 AB.
[24] Benedetto XIV, Lettera apostolica al cardinale delle Lanze, 4 agosto 1747, Bullarium Benedicti XIV, II, 253, Prati,1846.
[25] Concilio di Colonia, 29 aprile 1860, Mansi 48, 109 C.
[26] Pio XII, Costituzione Apostolica “Sacramentum ordinis”, 30 nov. 1947, AAS XL, 1948, p.5.
[27] Pio XII, Enc. Mystici Corporls, AAS XXXV, 1943, p.211: “Ciò che qui abbiamo detto della Chiesa universale deve asserirsi anche delle comunità particolari dei cristiani, sia orientali, sia latine, le quali costituiscono una sola Chiesa cattolica. Poiché anch’esse sono governate da Gesù Cristo con la voce e l’autorità del Vescovo di ciascuna. Perciò i Vescovi non soltanto devono esser ritenuti quali membri più eminenti della Chiesa universale, perché sono uniti al divin Capo di tutto il Corpo con un vincolo veramente singolare (onde con diritto son chiamati “le principali parti delle membra del Signore” (Greg. Magn., Moral., 14, 35, 43; Migne PL, 75 col. 1062), ma anche, in quanto riguarda la propria Diocesi, son veri Pastori che guidano e reggono in nome di Cristo il gregge assegnato a ciascuno (cfr. Conc. Vat., Const. de Eccl., cap. 3).
[28] Pio XII, Discorso ai predicatori quaresimali, 2 febbraio 1942, AAS XXXIV, 1942, p. 141. In questo discorso, Pio XII afferma inoltre che il papa è “la fonte dell’autorità”. Eppure, Leone XIII, nell’Enciclica Satis cognitum del 29 giugno 1896, AAS XXVIII, p. 732, insegna che: “non si devono considerare [i vescovi] come semplici “vicari” dei pontefici romani, poiché possiedono un’autorità propria e portano in tutta verità il nome di prelati “ordinari” dei popoli che governano”. La conciliazione di queste due verità presuppone di distinguere il fondamento e il termine del rapporto del vescovo con il suo gregge: il potere spirituale ricevuto nella consacrazione (fondamento che fa del vescovo il vicario di Cristo per la sua diocesi) e i sudditi assegnati dal papa (termine dipendente dal primo pastore).
[29] S: Tommaso d’Aquino, Summa theologiæ, IIIª q. 8 a. 6 co.: “…l’influsso interiore della grazia viene solo da Cristo, la cui umanità ha il potere di giustificare, perché è congiunta alla divinità. Invece l’influsso sulle membra della Chiesa per mezzo del governo esteriore può attribuirsi ad altri. E in tal senso anche altri possono dirsi capi della Chiesa… [per esempio] rispetto ad alcuni luoghi soltanto, come i vescovi lo sono delle loro chiese… [Ma] Cristo è capo della Chiesa per sua virtù e autorità, mentre gli altri sono capi in quanto fanno le veci di lui (vicem gerunt Christi).
[30] Orrieux, o.p., «Fonctions et pouvoirs hiérarchiques», Revue Thomiste LVIII, 1958, p.662. San Tommaso dice che il vescovo è “come un principe nella Chiesa” (IIIª q.65 a.3 ad 2), “come principe di tutto l’ordine ecclesiastico” (IIIª q.82 a.1 ad 4), “capo dell’esercito cristiano” (Contra Gentes, IV, 60), “al grado più alto della gerarchia ecclesiastica” (IV Sent. d.7 q.3 a. 1 qcl 2).
[31] D. Bouix, Tractatus de episcopo, Paris, 1889, T.I, p.90. Bouix dimostra che questa definizione è indipendente dalle controversie relative all’istituzione storica e alla sacramentalità dell’episcopato, o alle modalità di attribuzione della giurisdizione episcopale.
[32] Tractatus de Ecclesia Christi, T. III, De subjecto potestatis, Romæ, 1900, p.227.
[33] [1] Mazzella, De Religione et Ecclesia, Romæ 1880, p. 788. L’autore parla, a proposito dei vescovi titolari, di “esigenza e ordinazione” al governo della Chiesa (p. 793). I teologi sono unanimi nel sottolineare, con espressioni diverse, questo aspetto della dottrina dell’episcopato. Ad esempio:
[2] Andreucci, Hierarchia Ecclesiastica, Romae 1766, L .1, Trattato 1, De episcopo titulari, 2ª pars, n°. 118. I vescovi titolari possiedono, “in virtù della loro ordinazione, per diritto divino, il potere attivo” di governo. “Manca loro solo l’applicazione di materia e di sudditi per esercitare tale potere”.
[3] J. V. Bolgeni, s.j., L ‘Episcopato, ossia la potestà di governare la Chiesa, 1789, afferma, in una tesi audace, che una certa “giurisdizione universale è annessa, per istituzione di Cristo, al carattere episcopale, e conferita immediatamente da Dio a ogni vescovo al momento della sua ordinazione” (Parte II, c.1, n° 164). Questo sistema deve essere precisato secondo la distinzione che indico a pagina 7 e nella nota (28).
[4] Mgr. Angelini, Relazione del 17 maggio 1868 alla Commissione Centrale preparatoria al Concilio Vaticano I, Mansi 49, 495-496, e Seduta 27 del 14 marzo 1869, Mansi 49, 525. Il relatore espone, approvandola, la tesi di Bolgeni e afferma che essa è anche quella di Phillips e di Capellari (futuro Gregorio XVI).
[5]J.-B. Chere, Tractatus de Ecclesia Christi, Lædone Salinarum, 1884, p. 281, n° 145.
[6] J. Anger, La doctrine du Corps mystique de Jésus-Christ, 8e éd, Beauchesne, 1946, p.263.
Questi due autori sostengono la tesi di Bolgeni, così come la relazione di Angelini. Ecco i passaggi salienti di quest’ultima: “È praticamente impossibile non riconoscere che, attraverso l’imposizione delle mani, ovvero la consacrazione, si riceva una certa giurisdizione generale e universale che il vescovo acquisisce nell’atto e in virtù della sua ordinazione… essa nasce dall’ordinazione episcopale… è connessa all’ordinazione” (Mansi 49, 525).
[7] M.J. Gerlaud, o.p., Revue des Jeunes, L ‘Ordre, Desclée 1930, p. 226: “La consacrazione sacerdotale, di natura strettamente sacramentale, non comporta di per sé alcuna giurisdizione sul Corpo mistico, sebbene conferisca un’attitudine a questa giurisdizione… La consacrazione episcopale, al contrario, è di un genere diverso dalla consacrazione sacerdotale, perché conferisce al Corpo mistico il potere di reggenza di Cristo, crea un’esigenza di giurisdizione”
[8] H. Bousse, o.p., Le sacerdoce chrétien, 1957, p.122 et p,195, note 27. Questo autore insegna che “il potere episcopale … comporta inoltre, per il vescovo, la giurisdizione su un determinato gregge, un compito effettivo di insegnamento e di governo e non più un compito solo virtuale”. In un altro punto scrive: “La consacrazione […] ordina immediatamente a governare […] il gregge cristiano. È una partecipazione al potere regale di Gesù Cristo » (L’évêque dans l’Eglise du Christ, collectif, Postface, DDB, 1963, p.364).
[9] L.-M. Orrieux o.p., «Fonctions et pouvoirs hiérarchiques», Revue Thomiste LVIII, 1958, p. 670: “Se i vescovi non sono semplici prefetti, è perché la radice del loro titolo deriva da Dio per via sacramentale: la loro consacrazione li qualifica come pastori”.
[10] A. Lemonnyer, o.p., La Vie Spirituelle, T. XLVII, n° 1, p. 42: “Nella sua consacrazione il vescovo riceve un potere inalienabile grazie al quale è abilitato a esercitare gli atti e le funzioni del suo Ordine gerarchico”.
[11] V.-A. Berto, Pour la Sainte Eglise Romaine, Ed. du Cèdre 1976, p. 243-246: Egli parla della vocazione e dell’attitudine al governo della Chiesa, conferite dalla consacrazione. Tale idoneità è di diritto divino in quanto tale, e di diritto pontificio per quanto riguarda la sua attuazione.
[12] A.G. Martimort, De l’évêque, Ed. du Cerf 1946, p.19: “È necessario sottolineare che la pienezza del sacerdozio, nel caso del vescovo, è destinata al governo ecclesiastico”.
[13] Y. de La Briere, s.j., L’Eglise et son gouvernement, Grasset, La Vie Chrétienne 1935, p.193. Egli afferma che il vescovo titolare partecipa al potere giurisdizionale generale dell’intero Corpo Episcopale.
[14] B. Piault,Nouvelle Revue Théologique, dicembre 1949, p. 1042: “Un potere pastorale che si avvale del governo, del sacrificio e dell’insegnamento: ecco l’episcopato; ecco, possiamo concludere, ciò che questo ordine supremo conferisce al vescovo”.
[15] Ch. V. Heris o.p., Le Mystère du Christ, Desclée, Paris 1928, p.329. Nel vescovo, a differenza del sacerdote, proprio in virtùdel suo potere di ordine che gli “conferisce una dignità regale, che lo rende principe della Chiesa… una capacità intrinseca di governare e di istruire il popolo cristiano”.
[34] J. Lecuyer, c.s.sp., op.cit. nota (19), p. 804.
[35] L’espressione è di S. Ireneo, Adversus hæreses, III, 17,2: “lo spirito dei capi, pneûma hêgemonikon”. La ritroviamo nella preghiera di consacrazione della Tradizione Apostolica, F.X. Funk, Didascalia et Constitutiones Apostolorum, v. II, Paderborn 1905 (1959) p. 78-79 [“presso di te la potenza dello spirito di capo” 79.3 N.d.T].
[36] Leone XIII, Lettera apostolica Apostolicae curae: “È fuor di dubbio e risulta dall’istituzione stessa di Cristo che l’episcopato fa effettivamente parte del sacramento dell’Ordine”.
[37] Cfr. S. Tommaso d’Aquino, III, q. 64, a. 8, ad 2 e q. 68, a. 8, ad 3 – Billuart, Summa s. Thomae, Dissert. 1, art. 1 – S. Alfonso de Liguori, Theol. moralis, Libro VI, cap. 3, Marietti 1879, II, 101 – Tanquerey, Synopsis Theol. dogmat., T. III, n. 110, Letouzey 1900, 218 ss. – Schouppe, Elementa Theol. dogmat., T. 11, nn. 193-194, Delhorme-Briguet, 127 – Billot, De Ecclesiae sacramentis, T.I, tesi XIX, Roma 1896, 183 segg. – Prümmer, Manuale Theol. Moralis, T.II, n. 87, Herder 1915, 69 segg. – Bucceroni, Inst. Theol. Moralis, Vol. II, n. 381, Forzani 1893, 109 – Hervé, Manuale Theol. Dogmat., Vol. III, n. 512-514, Parigi 1941, 5090 – Michel, D.T.C., art. “Sacrements”, T. XIV, 637 ss.
[38] Pio XII, Enc. Ad Apostolorum Principis, 29 giugno1958, AAS L, 1958, p. 612, “Si hujusmodi consecratio contra jus fasque impertitur, quo fac in ore gravissime petitur lpsa unitas Ecclesiae…”.
[39] H. Bouëssé, o.p., «Episcopat et sacerdoce», Revue des Sciences Religieuses XXVIII, 1954, p. 373.
[40] [1] Mgr ANGELINI, Rapporto citato nella nota (33) [4]: “ in virtù della sua ordinazione, [il vescovo] entra a far parte del corpo episcopale e, di conseguenza, acquisisce il diritto di insegnare e governare tutta la Chiesa”.
[2] Dom Gréa, De l’Eglise, Paris 1885, p. 111: “L’ordinazione legittima conferisce sempre la comunione [episcopale], poiché inserisce chi la riceve nella gerarchia della Chiesa universale”.
[3] M-L. Guerard Des Lauriers, o.p., Le Cheval de Troie dans la Cité de Dieu, Suppl, au n° 24 de Forts dans la Foi, p.48: “…ogni vescovo, essendo stato istituito direttamente dallo Spirito Santo, è, in virtù stessa della consacrazione che riceve personalmente, successore degli Apostoli e membro di diritto della gerarchia ecclesiale…”.
[4] S. Tommaso, IIª-IIæ q.184 a.4, insegna che i vescovi si impegnano, con la consacrazione, a compiere le opere di perfezione del ministero pastorale; afferma inoltre, Suppl. q.39 a.2, che l’uso della ragione è richiesto per ricevere l’episcopato, poiché, a differenza di quanto avviene nell’ordinazione presbiterale, nella consacrazione si riceve “il potere sul corpo mistico, e quindi è richiesto l’atto di accettazione del carico pastorale delle anime”.
[41] Diversi importanti documenti pontifici menzionano questa missione di evangelizzazione (distinta dalla giurisdizione propriamente detta) che spetta ai vescovi in quanto tali:
[1] Celestino I, Lettera al Concilio di Efeso, n. 431, Mansi 4, 1283.
[2] Gregorio XV, Bolla lnscrutabili, 22 giugno 1622, Bull. Rom. Torino XII, 690.
[3] Benedetto XV, Lettera apostolica Maximum illud, 30 novembre 1919, AAS XI, p,440.
[4] Pio XI, Enc. Rerum Ecclesiæ, 28 fév. 1926, AAS XVIII, p. 68-69.
[5] Pio XII, Enc. Fidei donum, 21 aprile 1957, AAS XLIX, p.237,
[42] S. Tommaso d’Aquino, Quodlibet XII, art. 27, Lethielleux 1926, p.447: “La predicazione, l’esortazione e la dottrina, se sono pubbliche e riguardano tutta la Chiesa, così come l’incarico pubblico della Chiesa, sono affidate ai prelati; per questo nessuno deve svolgere ciò che spetta all’autorità pubblica, se non i prelati”.
[43] P. Broutin, s,j., Mysterium Ecclesiae, A l’Orante, Paris 1945, p.158.

