Uno dei luoghi comuni del dibattito teologico di questi anni è l’affermazione secondo la quale il Concilio Vaticano II sarebbe stato “un Concilio pastorale e non dogmatico”. Per avere un’idea della cosa, invito a cercare in internet, su un qualsivoglia motore di ricerca, la stringa “concilio pastorale dogmatico”: dando un’occhiata ai risultati, si constata che l’affermazione suddetta è diventata quasi uno slogan, usato da progressisti entusiasti quanto da pseudo-tradizionalisti.
I primi lo usano per dire: “Finalmente abbiamo finito coi dogmi, col vecchiume etc.”, per poi per altro verso imporre interpretazioni del Concilio azzardate e con caratteristiche di super-dogma: i secondi, dallo stesso luogo comune, concludono che l’assenso dovuto al Vaticano II è poco più di un optional: “Siccome il Vaticano II non è un concilio dogmatico, ma pastorale allora posso anche non accettarlo”. Quest’ultimo asserto ha una certa attualità, perché è fatto proprio dalla FSSPX (e da tanti altri gruppi o personaggi della costellazione scismatica sedicente tradizionalista), per giustificare la nuova consacrazione episcopale.
In questo studio cercheremo di vedere la qualificazione teologica del Vaticano II (da cui dipende il grado di assenso di fede richiesto) e ci chiederemo se è lecito contrapporre le qualità del Magistero “pastorale” e “dogmatico”.
La qualificazione teologica del Vaticano II
Se vogliamo capire che cosa una persona qualsiasi vuole dire, e quale importanza dobbiamo dare alle sue affermazioni, non c’è migliore interprete che ilsoggetto stesso che ha pronunciato le parole che vogliamo valutare: analogamente, e molto di più, questo vale per il Magistero della Chiesa: il Magistero – in quanto autentico e autoritativo – è il miglior interprete di sé stesso: di conseguenza, ascoltiamolo, e vediamo come il Magistero stesso ha presentato il valore e la natura dei testi del Concilio Ecumenico Vaticano II :
A) Alcuni testi del magistero in proposito
1) Notificazione fatta dall’Ecc.mo Segretario generale (Card. Pericle Felici) nella congregazione generale 123.a (16 novembre 1964):
“È stato chiesto quale debba essere la qualificazione teologica della dottrina esposta nello schema sulla Chiesa e sottoposto alla votazione. La commissione dottrinale ha dato al quesito questa risposta: «Come è di per sé evidente, il testo del Concilio deve sempre essere interpretato secondo le regole generali da tutti conosciute».
In pari tempo la commissione dottrinale rimanda alla sua dichiarazione del 6 marzo 1964, di cui trascriviamo il testo: «Tenuto conto dell’uso conciliare e del fine pastorale del presente Concilio, questo definisce come obbliganti per tutta la Chiesa i soli punti concernenti la fede o i costumi, che esso stesso abbia apertamente dichiarato come tali”».
“Le altre cose che il Concilio propone, in quanto dottrina del magistero supremo della Chiesa, tutti e singoli i fedeli devono accettarle e tenerle secondo lo spirito dello stesso Concilio, il quale risulta sia dalla materia trattata, sia dalla maniera in cui si esprime, conforme alle norme d’interpretazione teologica”.
Osservazioni:
Vediamo che è dichiarato un fine pastorale del Concilio, ma questo non è usato in opposizione a dottrinale o dogmatico; e ciò neppure libera da ogni forma di assenso, ma questo è richiesto a precise condizioni:
a) obbliganti per tutta la Chiesa i soli punti concernenti la fede o i costumi, che esso stesso abbia apertamente dichiarato come tali;
b) Le altre cose che il Concilio propone non sono pie riflessioni facoltative, ma tutti e singoli i fedeli devono accettarle e tenerle in base alla materia trattata e alla maniera in cui si esprime, conforme alle norme d’interpretazione teologica.
2) Ultima sessione pubblica del Concilio Ecumenico Vaticano II: Allocuzione di Sua Santità Paolo VI (7 dicembre 1965)
“Ma una cosa giova ora notare: il magistero della Chiesa, pur non volendo pronunciarsi con sentenze dogmatiche straordinarie, ha profuso il suo autorevole insegnamento sopra una quantità di questioni, che oggi impegnano la coscienza e l’attività dell’uomo; è sceso, per così dire, a dialogo con lui; e, pur sempre conservando la autorità e la virtù sue proprie, ha assunto la voce facile ed amica della carità pastorale”.
Osservazioni:
Il Concilio non ha definito nulla, ma ha profuso il suo “autorevole insegnamento”, sempre “conservando la autorità e la virtù sue proprie”. Il termine “pastorale” anche qui viene usato non in contrapposizione a “dogmatico o dottrinale”, ma per indicare il modo di espressione di un magistero che non perde autorità e virtù.
3) Paolo VI, Udienza Generale del 6 agosto 1975:
“Fu su la sacra Liturgia che si pronunciò la prima costituzione del Concilio; e fu questa legislazione a conferire al Concilio stesso il suo aspetto rinnovatore, che, a differenza d’altri Concilii, non fu direttamente dogmatico, ma dottrinale e pastorale”
Osservazioni:
Il termine “pastorale” non è usato in contrapposizione a “dottrinale”, e neppure a “dogmatico tout-cout”, ma a “direttamente dogmatico”: viene detto cioè che il Concilio non ha voluto definire direttamente nulla, senza rinunciare però ad affermazioni dottrinali; è chiaro che le affermazioni dottrinali del magistero richiedono l’assenso della fede; un grado di assenso che varia, come aveva riassunto il Card. Felici, “sia dalla materia trattata, sia dalla maniera in cui si esprime, conforme alle norme d’interpretazione teologica”.
B) Conseguenze delle affermazioni del Magistero sulla qualificazione teologica dei documenti concilia
1) Può esistere un Concilio delle Chiesa Cattolica che sia pastorale e non dogmatico o dottrinale?
Assolutamente no, perché:
a) niente è più “pastorale” di un Concilio in cui vengono definite verità di fede: Il buon Pastore conduce le pecore la pascolo e le difende dai lupi (cf Gv 10): così la Chiesa docente nutre i fedeli con la proclamazione delle verità (la proposizione delle cose da credere) e difende gli stessi fedeli dai lupi, ovvero dagli errori e da tutti gli assalti demoniaci.
E allora si vede come, ad esempio, con il concilio di Trento, i fedeli sono stati “nutriti”, ovvero edotti dai Pastori circa le verità da credere, e protetti dai “lupi” (condanna degli errori). Il Concilio di Trento è stato dogmatico e pastoralissimo.
b) Viceversa, anche la più semplice predica del meno dotto parroco di campagna non può essere che dogmatica: perché detto parroco non può fare altro che far dipendere la predicazione dal dogma.
Così indica, ad esempio, il Catechismo del Concilio di Trento, che richiede al parroco somma attenzione pastorale e, nel contempo, che tutto venga ricondotto ai contenuti del catechismo stesso:
“E siccome alcuni di essi (i fedeli) sono “come bambini appena nati” (1 Pt 2,2), altri cominciano a crescere in Cristo, mentre ce ne sono di quelli che hanno raggiunto l’età matura, è necessario considerare con diligenza chi ha bisogno del latte e chi del cibo solido, per offrire a ciascuno quell’alimento di dottrina che ne assicuri la crescita spirituale, “fino a che arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo” (Ef 4,13)”. (Par 6) “Riteniamo… opportuno avvertire i parroci che ogni qualvolta essi son chiamati a spiegare un passo del Vangelo o qualsiasi brano della Sacra Scrittura, la materia di quel testo, qualunque esso sia, ricade sotto una delle quattro formule riassuntive suddette [il Simbolo apostolico, i sette sacramenti, il Decalogo e l’Orazione domenicale o Padre nostro] e a quella essi dovranno ricorrere per trovarvi la fonte della spiegazione richiesta” (Par. 8).
2) Ma il Concilio ha dichiarato la sua indole pastorale: come conciliare con quanto sopra?
Nelle occasioni in cui è stato dichiarato il fine pastorale del Concilio, questo fine non è mai stato proposto come il contrario né di “dogmatico” tout-court, né di “dottrinale”.
3) In che misura le affermazioni dottrinali del Vaticano II richiedono l’assenso della fede?
Al pari delle affermazioni di tutti i documenti del Magistero della Chiesa, tutti e singoli i fedeli devono accettarle e tenerle in base alla materia trattata e alla maniera in cui sono enunciate, conforme alle norme ordinarie dell’ermeneutica del Magistero
4) Può un qualunque christifidelis decidere lui ciò che è vincolante?
No; in ultima analisi è sempre e solo il Magistero che può dare l’interpretazione autentica e autoritativa di quanto afferma. Nessuno può setacciare il Concilio, decidendo cosa accettare o meno.
5) E se un fedele ravvisasse contraddizione tra il Vaticano II e il resto della Tradizione?
Deve umilmente ritenere che se egli stesso non capisce come non vi sia contraddizione, non è detto che la contraddizione sia reale: anzi, per fede crede fermissimamente che, almeno nelle proposizioni vincolanti per fede, il Magistero non può contraddirsi: e questo è il presupposto e il fondamento dell’ermeneutica della riforma e della continuità.
6) Allora non rimane al fedele altro che tacere e “ingoiare rospi”?
No, il fedele può fare domande, come uno scolaro che dice: “Signora Maestra, non ho capito”: e la Chiesa può rispondere, come ha fatto, per esempio, con il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede circa la questione del “subsistit” (Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa, del 29 giugno 2007).
La materia delle domande – non delle contestazioni o delle non accettazioni o del “fare le pulci” – può riguardare anche l’opportunità storica di alcune scelte: es. “È stato davvero un bene non condannare il comunismo?”; “È stato un bene non avere risolto in Concilio la questione della contraccezione?”, oppure l’opportunità delle scelte metodologiche: “È stato proprio un bene rinunciare a definizioni e condanne chiare?”
7) Quali sono gli altri rischi di approccio sbagliato a questo problema?
Vista la natura prolissa dei documenti conciliari, non è possibile neppure ritagliare due frasette del Concilio e del magistero precedente, confrontarle fuori da un contesto più ampio e dichiararle incompatibili. Sarebbe come prendere l’affermazione di Gesù “Il Padre è più grande di me” (Gv 14, 28), considerarla fuori da un contesto più ampio e affermare che l’affermazione è evidentemente contraria a Nicea e che quindi Gv 14,28 non è un testo ispirato.
8) Con quale atteggiamento interiore dobbiamo considerare il magistero conciliare?
Non c’è un atteggiamento interiore per il magistero conciliare: c’è un atteggiamento interiore per considerare TUTTO il magistero: mi permetto di proporre alcune sentenze tratte dagli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola:
§ 22: “E’ da presupporre che un buon cristiano deve essere propenso a difendere piuttosto che a condannare l’affermazione di un altro. Se non può difenderla, cerchi di chiarire in che senso l’altro la intende; se la intende in modo erroneo, lo corregga benevolmente; se questo non basta, impieghi tutti i mezzi opportuni perché la intenda correttamente, e così possa salvarsi”.
§ 353: “… Messo da parte ogni giudizio proprio, dobbiamo avere l’animo disposto e pronto a obbedire in tutto alla vera sposa di Cristo nostro Signore, che è la nostra santa madre Chiesa gerarchica”.
§ 365: “… Per essere certi in tutto, dobbiamo sempre tenere questo criterio: quello che io vedo bianco lo credo nero, se lo stabilisce la Chiesa gerarchica. Infatti, noi crediamo che lo Spirito che ci governa e che guida le nostre anime alla salvezza è lo stesso in Cristo nostro Signore, lo sposo, e nella Chiesa sua sposa; poiché la nostra santa madre Chiesa è guidata e governata dallo stesso Spirito e signore nostro che diede i dieci comandamenti”.
9) Ogni singola frase del Concilio richiede l’assenso interno di fede?
No; infatti, il Cardinale Pericle Felici, Segretario generale del Concilio, ha dichiarato: “Tenuto conto dell’uso conciliare e del fine pastorale del presente Concilio, questo definisce come obbliganti per tutta la Chiesa i soli punti concernenti la fede o i costumi, che esso stesso abbia apertamente dichiarato come tali…”
10) Ne consegue che ciò che non è definito obbligante per tutta la Chiesa può indifferentemente essere accolto o rifiutato?
No; infatti, il medesimo Cardinale Pericle Felici ha spiegato, “Le altre cose che il Concilio propone, in quanto dottrina del magistero supremo della Chiesa, tutti e singoli i fedeli devono accettarle e tenerle secondo lo spirito dello stesso Concilio, il quale risulta sia dalla materia trattata, sia dalla maniera in cui si esprime, conforme alle norme d’interpretazione teologica”.
Anche per i testi conciliari valgono le regole generali dell’ermeneutica del Magistero, per cui ci possono essere affermazioni certamente vincolanti e altre meno o del tutto non vincolanti.
11) È possibile fare un esempio di espressioni vincolanti, richiedenti l’assenso di fede, e di altre espressioni in cui l’assenso o meno è indifferente oppure non richiesto?
Esempio di proposizione vincolante, sebbene non sia definita come dogma: LG 21: “Insegna quindi il Santo Concilio che con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell’Ordine”.
Esempio di proposizione dove non ha senso neppure chiedersi se è doverosa accettarla per fede: GS 4: “L’umanità vive oggi un periodo nuovo della sua storia, caratterizzato da profondi e rapidi mutamenti che progressivamente si estendono all’insieme del globo”.
12) Hanno senso espressioni che indicano un rifiuto totale o l’accettazione incondizionata di ogni virgola, rispetto ai testi Conciliari?
No; l’insolita lunghezza e la varietà del modo di esprimersi esclude una accettazione o un rifiuto univoco di tutto il corpo dei documenti conciliari: è assurdo dire rifiuto il Concilio, come bisogna accettare tutto il Concilio
13) Le regole generali di ermeneutica del Magistero consentono una critica ad alcune affermazioni contenute nel corpo dei documenti Conciliari?
Il Magistero stesso indica che talvolta la critica ad alcune espressioni magisteriali, in materia per sé non irreformabile, non solo è lecita, ma talvolta può essere doverosa: l’Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede Donum veritatis sulla vocazione ecclesiale del teologo, 24 maggio 1990, nn. 24; 29-30, afferma:
“La volontà di ossequio leale a questo insegnamento del Magistero in materia per sé non irreformabile deve essere la regola. Può tuttavia accadere che il teologo si ponga degli interrogativi concernenti, a seconda dei casi, l’opportunità, la forma o anche il contenuto di un intervento… Se, malgrado un leale sforzo, le difficoltà persistono, è dovere del teologo far conoscere alle autorità magisteriali i problemi suscitati dall’insegnamento in sé stesso, nelle giustificazioni che ne sono proposte o ancora nella maniera con cui è presentato. Egli lo farà in uno spirito evangelico, con il profondo desiderio di risolvere le difficoltà. Le sue obiezioni potranno allora contribuire ad un reale progresso, stimolando il Magistero a proporre l’insegnamento della Chiesa in modo più approfondito e meglio argomentato”.
14) C’è stato qualcuno che ha spiegato, in mezzo a tutto il caos post-conciliare in poche parole e in modo semplice e chiaro, cosa vuol dire “Concilio Pastorale”?
Sì. È stato il Card. Joseph Ratzinger, che, nel 1965, scriveva:
“Questo carattere pastorale riprende l’idea che i Padri della Chiesa avevano della cura pastorale; esso non è affatto distaccato dalla verità dommatica, ma riposa proprio sulla piena riscoperta del carattere salvifico della verità biblica, che non è fatta soltanto per la scuola né è semplicemente teoretica. «Pastorale» è, perciò, l’espressione adatta per indicare l’unione fraterna della verità e dell’amore, del Logos e dell’Ethos e dovrebbe essere anche la legge fondamentale che dirige e caratterizza ogni lavoro teologico”[1].
Testi latini delle sopra citate affermazioni magisteriali:
1) Notificazione fatta dall’Ecc.mo Segretario generale (Card. Pericle Felici) nella congregazione generale 123.a (16 novembre 1964):
Ex Actis Ss. Oecumenici Concilii Vaticani II [836] NOTIFICATIO Facta ab Exc.mo Secretario Generali Ss. Concilii in Congregatione Generali CLXXI diei XV nov. MCMLXV:
Quaesitum est quaenam esse debeat qualificatio theologica doctrinae, quae in Schemate Constitutionis dogmaticae de Divina Revelatione exponitur et suffragationi subicitur. Huic quaesito Commissio de doctrina fidei et morum hanc dedit responsionem iuxta suam Declarationem diei 6 martii 1964: «Ratione habita moris conciliaris ac praesentis Concilii finis pastoralis, haec S. Synodus ea tantum de rebus fidei vel morum ab Ecclesia tenenda definit quae ut talia aperte ipsa declaraverit». «Cetera autem, quae S. Synodus proponit, utpote Supremi Ecclesiae Magisterii doctrinam, omnes ac singuli christifideles excipere et amplecti debent iuxta ipsius S. Synodi mentem, quae sive ex subiecta materia sive ex dicendi ratione innotescit, secundum normas theologicae interpretationis». PERICLES FELICI Archiepiscopus tit. SamosatensisSs. Concilii Secretarius Generalis.
2) Ultima sessione pubblica del Concilio Ecumenico Vaticano II: Allocuzione di Sua Santità Paolo VI (7 dicembre 1965):
“Nunc vero animadvertere iuvat, Ecclesiam per suum magisterium, quamvis nullum doctrinae caput sententiis dogmaticis extraordinariis definire voluerit, nihilominus circa plurimas quaestiones cum auctoritate doctrinam proposuisse suam, ad cuius normam homines hodie tenentur conscientiam suam suamque agendi rationem conformare. Ecclesia pratetera, ut ita dicamus, cum nostrorum temporum hominibus colloquium iniit; semperque auctoritatem virtutemque suam retinens, ipsam tamen loquendi rationem adhibuit facilem et amicam, quae caritatis pastoralis propria est.
[1] J. Ratzinger, «La collegialità episcopale dal punto di vista teologico», in G. Baraúna (a c. di), La Chiesa del Vaticano II, Firenze: Vallecchi, 1965, p. 733-760. La frase citata è a pag. 758.

